Sul punto rileva – da ultimo – il parere n. 43/2023 – nel quale si legge che:
“Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.”
La risposta è resa nei medesimi termini.
Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 9 ottobre 2024
– numero: 51
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: parere
Risultati della ricerca: 1
- Il COA di Foggia formula quesito in merito all’incompatibilità – ex art. 18, lett. c) della legge n. 247/12 – tra svolgimento dell’attività professionale e assunzione della carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa di capitali sprovvisto, per statuto, di alcun potere decisionale individuale.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 09 Ottobre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 09 Ottobre 2024– Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)