L’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in via suppletiva al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al CDD è limitata dall’art. 59, comma 1, lett. n) della l. n. 247/2012 alla fase della cognizione dell’illecito e non si estende alla fase di esecuzione, di esclusiva competenza del COA, sicchè l’art. 649 c.p.p. non può in ogni caso fondare il potere del CDD di revoca e annullare in autotutela propri precedenti provvedimenti disciplinari divenuti irrevocabili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 94 del 24 marzo 2026
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– numero: 94
– anno: 2026
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 94
– anno: 2026
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- I limiti dell’applicazione in via suppletiva delle disposizioni del codice di procedura penale alla fase amministrativa del procedimento disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 94 del 24 Marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 24 Marzo 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 25 Febbraio 2025