In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021
– numero: 10852
– anno: 2021
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 6
I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Graziosi Chiara), sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021
Procedimento disciplinare: l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo dinanzi al Consiglio territoriale, e permanente dinanzi al Consiglio nazionale forense
Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Graziosi Chiara), sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021
Le espressioni sconveniente od offensive sono illecite a prescindere dal contesto e dall’eventuale veridicità
Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Graziosi Chiara), sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021
La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione
Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Graziosi Chiara), sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021
Il principio del “ne bis in idem” non si applica ai procedimenti disciplinari
Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Graziosi Chiara), sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021
Il dovere di riserbo e segreto professionale riguarda anche le notizie, relative al cliente o alla parte assistita, provenienti dalla controparte
Corte di Cassazione (pres. Manna Antonio, rel. Graziosi Chiara), sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 166 del 19 Settembre 2020