Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 16 febbraio 2026
– numero: 39
– anno: 2026
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 4
Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 39 del 16 Febbraio 2026
L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 39 del 16 Febbraio 2026
I “precedenti disciplinari” sono esclusivamente le condanne divenute definitive
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 39 del 16 Febbraio 2026
I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 39 del 16 Febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 16 Febbraio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 18 Settembre 2023 (sospensione)