La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 18 aprile 2024
– numero: 132
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 132 del 18 Aprile 2024
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
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L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 132 del 18 Aprile 2024
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 132 del 18 Aprile 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 18 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 68 del 18 Gennaio 2022 (sospensione)