Il conflitto tra il dovere di difesa, da un lato, e il dovere di non utilizzare espressioni che possano offendere il contraddittore, dall’altro lato, va risolto dando prevalenza al diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose. Conseguentemente, non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 465 del 30 dicembre 2024
– numero: 465
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 4
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Stefanì Giovanni), sentenza n. 465 del 30 Dicembre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 465 del 30 Dicembre 2024 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 04 Marzo 2021 (censura)