Ai sensi dell’art. 28, co. 12, L. n. 247/12, sono reclamabili avanti al Consiglio Nazionale Forense esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine”, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, sicché i provvedimenti della Commissione elettorale, da considerarsi atti meramente interni al procedimento elettorale e ad esso strumentali (c.d. atti endoprocedimentali) non sono suscettibili di autonoma impugnazione, fatta salva l’ipotesi di diretta incisione sulla sfera giuridica del ricorrente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 84 del 6 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 113 del 13 luglio 2020.
– numero: 93
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 3
Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 09 Maggio 2023 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD, delibera