In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e, dopo lo scrutinio, predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti, verificando infine in caso di eventuale parità di voti chi sia l’Avvocato «più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età», atteso che sarà costui a risultare eletto. Esauriti detti adempimenti, cessa la competenza della Commissione elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione postuma sulla eleggibilità dei candidati (anche se ammessi irritualmente “con riserva”), incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo degli stessi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023
- numero: 22624
- anno: 2024
- autorità: Corte di Cassazione
Risultati della ricerca: 1
- Elezioni dei Consigli degli ordini forensi – Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 – Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi – Carattere oggettivo del limite – Fondamento – Conseguenze – Consigliere già eletto per il secondo mandato – Candidabilità alle elezioni successive – Esclusione – Dimissioni anticipate – Irrilevanza.
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Rubino Lina), sentenza n. 22624 del 09 Agosto 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22624 del 09 Agosto 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 77 del 04 Maggio 2023
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