Ai fini della verifica del rispetto della prescrizione dell’ultimo periodo del 3° co. dell’art. 3 l. n. 113/2017, non è sufficiente che vi sia stato un “fermo” di consiliatura e che la consiliatura saltata sia giunta alla naturale scadenza, ma occorre anche che sia decorso un periodo di durata eguale al mandato precedentemente svolto (ossia il periodo che il legislatore ha considerato necessario ad escludere il possibile condizionamento sul corpo elettorale derivante dal pregresso espletamento del mandato consiliare). Tale principio, peraltro, è conforme a Costituzione, con conseguente infondatezza della qlc sollevata con riferimento all’asserito contrasto della stessa con gli artt. 2, 3, 48, 51 e 97 Cost.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 406 del 5 novembre 2024
– numero: 13376
– anno: 2025
– autorità: Corte di Cassazione
Risultati della ricerca: 4
- Il giudizio di rinvio al CNF non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Tricomi Irene), sentenza n. 13376 del 20 Maggio 2025 - Elezioni forensi e divieto del terzo mandato consecutivo: occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Tricomi Irene), sentenza n. 13376 del 20 Maggio 2025 - Elezioni forensi: il “fermo” del divieto del terzo mandato consecutivo ha durata pari al mandato precedentemente svolto
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Tricomi Irene), sentenza n. 13376 del 20 Maggio 2025 - Il CNF può sollevare qlc
Corte di Cassazione (pres. DAscola Pasquale, rel. Tricomi Irene), sentenza n. 13376 del 20 Maggio 2025
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 13376 del 20 Maggio 2025 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 406 del 05 Novembre 2024