Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), che resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato: in particolare, le due consiliature devono essere considerate unitariamente, ai fini del richiamato divieto, sicché qualora il medesimo candidato si presenti ad una (o più) tornate elettorali nell’arco del quadriennio, i relativi periodo si deovno sommare e soltanto se questi, sommati, hanno durata inferiore ai due anni, il Consigliere che avesse già svolto il mandato immediatamente precedente potrà presentarsi alla successiva tornata elettorale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 93 del 9 maggio 2023
– numero: 93
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 93 del 09 Maggio 2023
Elezioni forensi: sull’autonoma impugnazione del verbale di ammissione delle candidature
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Elezioni forensi: il divieto del terzo mandato consecutivo nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 93 del 09 Maggio 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 09 Maggio 2023 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD, delibera