La violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 439 del 23 novembre 2024
– numero: 439
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Talerico Antonello), sentenza n. 439 del 23 Novembre 2024
La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Talerico Antonello), sentenza n. 439 del 23 Novembre 2024
Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Talerico Antonello), sentenza n. 439 del 23 Novembre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 439 del 23 Novembre 2024 (accoglie) (prescrizione)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 30 Gennaio 2023 (avvertimento)