In tema di elezioni degli avvocati nei consigli dell’ordine forensi, l’art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012, che prevede l’ineleggibilità per coloro che siano stati componenti delle commissioni o sottocommissioni per gli esami di avvocato, si interpreta nel senso che è sufficiente l’assunzione, dopo la nomina, della carica di componente della commissione d’esame per integrare la condizione preclusiva della partecipazione alla tornata elettorale che cronologicamente succeda ad essa, in aderenza al dato testuale della norma, confortato da una lettura sistematica della stessa, in quanto la posizione che si assume con la carica, al di là dell’effettivo esercizio, pone l’avvocato in una condizione di disequilibrio rispetto alle esigenze di uguaglianza e parità delle condizioni di base per partecipare alla competizione elettorale. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021
– numero: 2606
– anno: 2021
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
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Componente della commissione per l’esame di stato di abilitazione alla professione di avvocato – Ineleggibilità ex art. 47, comma 6, della l. n. 247 del 2012 – Fondamento.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Acierno Maria), sentenza n. 2606 del 04 Febbraio 2021
Elezione dei componenti del consiglio dell’ordine – Reclamo ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Comunicazione all’interessato ex art. 59 del r.d. n. 37 del 1934 – Necessità – Esclusione – Fondamento.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino Giacomo, rel. Acierno Maria), sentenza n. 2606 del 04 Febbraio 2021
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2606 del 04 Febbraio 2021 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 210 del 30 Dicembre 2019