Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148.
Chiavi di ricerca:
– numero: 775
– anno: 2014
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
– numero: 775
– anno: 2014
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
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La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice
Corte di Cassazione (pres. Rordorf Renato, rel. Mazzacane Vincenzo), sentenza n. 775 del 16 Gennaio 2014
CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale
Corte di Cassazione (pres. Rordorf Renato, rel. Mazzacane Vincenzo), sentenza n. 775 del 16 Gennaio 2014
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 775 del 16 Gennaio 2014 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 193 del 21 Dicembre 2009