La rinuncia formale al giudizio da parte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138