La tardività della notificazione all’interessato delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, per inosservanza del termine di quindici giorni, fissato dall’art 37 della legge professionale forense (rdl 27 novembre 1933 n 1578), non determina, in difetto di espressa previsione di legge, la inefficacia dei relativi provvedimenti, ma comporta soltanto lo spostamento del termine […]