Per il disposto degli articoli 10 legge 22 febbraio 1994, n. 146 e 4 legge 9 febbraio 1982, n. 31, nonché delle normative comunitarie in materia, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani, onde il requisito della cittadinanza non è necessario ai fini della iscrizione agli albi; inoltre la residenza non è necessaria quando il cittadino italiano chieda di svolgere l’attività professionale all’estero, secondo le disposizioni di legge in vigore. Conserva pertanto l’iscrizione all’albo l’avvocato che abbia chiesto il trasferimento della residenza all’estero, per poter quivi svolgere l’attività professionale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Sanremo, 18 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 9 febbraio 1998, n. 5
– numero: 5
– anno: 1998
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 2
Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Deposito presso il C.N.F. tramite consolato – Ammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Danovi Remo), sentenza n. 5 del 09 Febbraio 1998
Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Cittadinanza e residenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Danovi Remo), sentenza n. 5 del 09 Febbraio 1998
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 09 Febbraio 1998 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 18 Novembre 1996