L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui lo stesso viene posto in essere; ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerato il trattenimento di somme di spettanza del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 9 febbraio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 26 ottobre 1998, n. 130
– numero: 130
– anno: 1998
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Audizione dell’incolpato – Necessità – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Buccico Emilio Nicola), sentenza n. 130 del 26 Ottobre 1998
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Buccico Emilio Nicola), sentenza n. 130 del 26 Ottobre 1998
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Procure con facoltà d’incasso – Trattenimento somme a compensazione di parcella – Illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Buccico Emilio Nicola), sentenza n. 130 del 26 Ottobre 1998
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 26 Ottobre 1998 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 09 Febbraio 1992 (sospensione)