Costituisce pacifico principio quello secondo cui il procedimento dinanzi al Consiglio dell’Ordine ha natura amministrativa e ad esso non si applica il criterio della immodificabilità della composizione del Collegio, purché sia rispettato il quorum minimo deliberativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 10 dicembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), decisione del 1° giugno 2011, n. 84
– numero: 84
– anno: 2011
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Amministrativa – Composizione collegio giudicante – Principio di immodificabilità – Applicabilità – Esclusione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Allorio Carlo), sentenza n. 84 del 01 Giugno 2011
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Diritto di difesa – Garanzia – Limiti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Allorio Carlo), sentenza n. 84 del 01 Giugno 2011
Avvocato – Tenuta degli albi – Elenco Speciale degli Avvocati di Enti Pubblici – Regime di incompatibilità ex art. 3 L.P.F. – Eccezione – Condizioni – Indipendenza ed autonomia – Contestuale svolgimento attività legale ed amministrativa – Esclusione – Avvocato Dirigente della Segreteria Generale di Istituto bancario – Cancellazione amministrativa dall’Elenco speciale – Legittimità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Allorio Carlo), sentenza n. 84 del 01 Giugno 2011
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 01 Giugno 2011 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 10 Dicembre 2009