La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 marzo 2009).
Chiavi di ricerca:
– numero: 76
– anno: 2011
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 76
– anno: 2011
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 2
Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata previsione termine finale – Applicabilità art. 2 l. n. 241/90 – Esclusione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Mascherin Andrea), sentenza n. 76 del 21 Aprile 2011
Dovere di diligenza – Inadempimento al mandato – Esercizio dell’attività professionale mediante l’ausilio di collaboratori – Dovere di verifica e controllo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Mascherin Andrea), sentenza n. 76 del 21 Aprile 2011
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 21 Aprile 2011 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 03 Marzo 2009