Costituisce consolidato principio, per costante orientamento della Cassazione e del C.N.F., che la dichiarazione di nullità di una sentenza, per omessa sottoscrizione del giudice o del segretario, comporta la rimessione del procedimento al giudice a quo che ha emesso il provvedimento mancante della sottoscrizione, al quale incombe l’onere ed il dovere di riesaminare il merito della stessa causa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 2 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione n. 36 del 16 marzo 2011
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- numero: 36
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 36
- anno: 2011
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
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- Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Nullità per difetto di sottoscrizione – Rimessione al giudice a quo – Riesame del merito della causa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. De Giorgi Antonio), sentenza n. 36 del 16 Marzo 2011 - Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Pendenza procedimento penale – Sospensione – Cessazione motivi sospensione – Effetti – Previsione termine per la riassunzione – Esclusione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. De Giorgi Antonio), sentenza n. 36 del 16 Marzo 2011 - Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Fatto costituente reato – Decorrenza del termine – Dies a quo – Data irrevocabilità sentenza penale di condanna
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. De Giorgi Antonio), sentenza n. 36 del 16 Marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 02 Luglio 2009
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