La funzione svolta dai C.O.A. nell’ambito del giudizio disciplinare ha natura amministrativa, e non giurisdizionale. Nell’esercizio dei suoi poteri, infatti, il Consiglio dell’Ordine esercita un’attività istituzionale non solo per la tutela della dignità della categoria e degli interessi dei propri membri, ma anche e soprattutto degli interessi del “pubblico”, cioè “un’attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente autoritativo che non sempre modifica la situazione giuridica precedente, potendo non avere effetti costitutivi per il richiedente”. Ne consegue che la comunicazione con la quale si avvisa il professionista dell’assunzione della delibera di apertura di procedimento disciplinare rientra nella funzione amministrativa del Consiglio e che, per la natura amministrativa del procedimento disciplinare, allo stesso non debbono e non possono applicarsi i principi di cui all’art. 111 Cost., riferibili alla sola attività giurisdizionale, ma piuttosto quelli di cui all’art. 97, comma 1, Cost., dal momento che la funzione disciplinare, tutelando interessi pubblici, deve essere considerata esercizio di una pubblica funzione e che la legislazione in materia deve assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 16 novembre 2009).
– numero: 97
– anno: 2011
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 3
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Inammissibilità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 97 del 13 Luglio 2011
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Natura di “decisione” ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933 – Esclusione – Natura amministrativa del procedimento – Conseguenze – Applicabilità principi del giusto processo ex art. 111 Cost. – Esclusione – Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 97 del 13 Luglio 2011
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Potere di iniziativa disciplinare del C.d.O. – Autonomia – Decisione che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 97 del 13 Luglio 2011
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 13 Luglio 2011 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Novembre 2009