Il procedimento disciplinare ha inizio con la delibera di apertura e con la relativa comunicazione all’interessato e al P.M. attraverso la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, mentre non è obbligatoriamente prevista una fase preliminare al procedimento stesso, con eventuale audizione e richiesta di chiarimenti al professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 2 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 57
– numero: 57
– anno: 1999
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Atto iniziale – Fase preliminare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Perchinunno Vincenzo), sentenza n. 57 del 18 Maggio 1999
Avvocato – Procedimento disciplinare – Diritto di difesa – Garanzia del contraddittorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Perchinunno Vincenzo), sentenza n. 57 del 18 Maggio 1999
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Diffusione a mezzo stampa di corrispondenza scambiata con il collega – Attività difensiva scorretta – Illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Perchinunno Vincenzo), sentenza n. 57 del 18 Maggio 1999
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 18 Maggio 1999 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 02 Giugno 1997 (sospensione)