Non può essere sanzionato disciplinarmente il professionista che accetti di agire nei confronti della moglie di un suo ex cliente, ove nell’espletamento dell’ incarico non utilizzi notizie riservate apprese nello svolgimento dell’incarico precedentemente svolto per i componenti della stessa famiglia, né a questa arrechi danno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 18 maggio 1999, n. 58
– numero: 58
– anno: 1999
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prove accusatorie – Dichiarazioni accusatorie del cliente come unica prova – Rilevanza – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Cricrì Eugenio), sentenza n. 58 del 18 Maggio 1999
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto d’interessi – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico – Fattispecie di insussistenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi Remo, rel. Cricrì Eugenio), sentenza n. 58 del 18 Maggio 1999
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 18 Maggio 1999 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 22 Maggio 1997