Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il praticante procuratore che, pur svolgendo una attività non propriamente professionale, utilizzando carta intestata contenente ambigue intestazioni, determini negli interessati il convincimento che l’attività dallo stesso posta in essere sia di tipo professionale, ossia riservata agli iscritti negli albi degli avvocati. (Nella specie il praticante per lo svolgimento di attività transattiva-liquidativa di sinistri presso agenzie di assicurazione, utilizzava carta avente l’intestazione: «Studio legale»). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Frosinone, 24 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 10 gennaio 1997, n. 4
– numero: 4
– anno: 1997
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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- Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale – Autonomia – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Rossi Giorgio), sentenza n. 4 del 10 Gennaio 1997 - Avvocato – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Consequenziale condanna alle spese – Ammissibilità – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Rossi Giorgio), sentenza n. 4 del 10 Gennaio 1997 - Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Praticante – Attribuzione di titolo professionale – Illecito deontologico – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Rossi Giorgio), sentenza n. 4 del 10 Gennaio 1997
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 10 Gennaio 1997 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Frosinone, delibera del 24 Novembre 1995