Il superamento dell’esame di procuratore legale consente l’iscrizione ad un Albo circondariale nell’ambito del distretto della Corte d’Appello presso il quale è stata sostenuta la prova. Il procuratore legale in virtù del disposto dell’art. 25 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 non può chiedere per un biennio da tale iscrizione il trasferimento ad altro Albo.
L’efficacia di tale norma non può ritenersi sospesa dall’art. 1 D.L.L. 7 settembre 1944, n. 215 che concerne altra ipotesi. Né può valere il rilascio del certificato di nulla osta da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in quanto è il Consiglio dell’Ordine cui la domanda d’iscrizione è diretta, che deve accertare la sussistenza delle condizioni richieste per autorizzare l’iscrizione all’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Livorno, 18 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Mazzarotti), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 122
- numero: 122
- anno: 1990
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
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- Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Superamento dell’esame di procuratore legale – Domanda di iscrizione all’Albo del circondario della Corte d’Appello ove si è sostenuto l’esame – Richieste di trasferimento entro il biennio dall’iscrizione – Rigetto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. Mazziotti Di Celso Lucio), sentenza n. 122 del 27 Dicembre 1990
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 27 Dicembre 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 18 Luglio 1989
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