Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Successivo annullamento della delibera impugnata – Non luogo a deliberare per cessazione della materia del contendere.

Intervenuta da parte del Consiglio dell’Ordine la revoca (rectius, annullamento) della deliberazione impugnata, il Consiglio nazionale forense dichiara il non luogo a deliberare perché cessata la materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucera, 27 ottobre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 23

Chiavi di ricerca:
– numero: 23
– anno: 1992
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 08 Febbraio 1992 (estinzione)
– Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 27 Ottobre 1990