Non viola il dovere di correttezza l’avvocato che abbia assunto un debito nei confronti di un suo attuale cliente e che con lo stesso abbia convenuto la compensabilità dei reciproci debiti e crediti se il rapporto di dare-avere tra professionista e cliente è insorto precedentemente al momento in cui l’incarico professionale è stato assunto. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 gennaio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 12 novembre 1996, n. 157
– numero: 157
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Pressione indiretta verso il cliente per il pagamento della parcella – Minaccia di violazione di segreto professionale – Mancata restituzione di documenti – Illecito deontologico – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Bonazzi Bruno, rel. Alpa Guido), sentenza n. 157 del 12 Novembre 1996
Avvocato e procuratore – Rapporti con la parte assistita – Rapporti di dare ed avere precedenti l’assunzione dell’incarico professionale – Illecito deontologico – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Bonazzi Bruno, rel. Alpa Guido), sentenza n. 157 del 12 Novembre 1996
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 12 Novembre 1996 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 28 Gennaio 1995