Nel caso in cui la sanzione inflitta dal C.d.O. risulti essere adottata a seguito di quattro distinti addebiti e, in sede di gravame, il C.N.F. pronunci per due di questi il proscioglimento (sulla base della mancanza di prova dei fatti addebitati) e per uno (dichiari la esigua rilevanza in sede disciplinare), è obbligo dello stesso Consiglio nazionale ridurre la sanzione inflitta. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Casalinuovo), sentenza del 11 luglio 1996, n. 94
– numero: 94
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sanzione irrogata dal C.d.O. sull’unificazione di quattro distinti addebiti – Proscioglimento per due addebiti – Rilevanza disciplinare per un terzo addebito – Conseguente obbligo del C.N.F. ad apportare una diminuzione della sanzione – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 94 del 11 Luglio 1996
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Determinazione della sanzione – Attenuanti – Situazione familiare difficile – Rilevanza – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 94 del 11 Luglio 1996
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 11 Luglio 1996 (accoglie) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Ottobre 1994 (radiazione)