Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sanzione – Cancellazione dall’Albo – Natura.

La cancellazione dall’Albo inserita dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91 tra quelle della sospensione e della radiazione persegue il fine di graduare con maggiore competenza le sanzioni disciplinari e deve essere adottata in ipotesi di comportamenti illeciti dal punto di vista deontologico che, per quanto gravi, non appaiano peraltro tali da imporre la radiazione, riservata, invece, a comportamenti di particolare gravità e di generale riprovazione. (Annulla ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), decisione del 27 maggio 1988, n. 20

Chiavi di ricerca:
– numero: 20
– anno: 1988
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza

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