La cancellazione dall’Albo inserita dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91 tra quelle della sospensione e della radiazione persegue il fine di graduare con maggiore competenza le sanzioni disciplinari e deve essere adottata in ipotesi di comportamenti illeciti dal punto di vista deontologico che, per quanto gravi, non appaiano peraltro tali da imporre la radiazione, riservata, invece, a comportamenti di particolare gravità e di generale riprovazione. (Annulla ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), decisione del 27 maggio 1988, n. 20
Chiavi di ricerca:
– numero: 20
– anno: 1988
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 20
– anno: 1988
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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- Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sanzione – Cancellazione dall’Albo – Natura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 20 del 27 Maggio 1988 - Avvocato e procuratore – Tenuta degli Albi – Domanda di reiscrizione – Deliberazione del Consiglio dell’Ordine – Annullamento della delibera e pronuncia di reiscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 20 del 27 Maggio 1988
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 27 Maggio 1988 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Luglio 1987