Una presunta parzialità del consigliere dell’Ordine chiamato a far parte del collegio giudicante in procedimento disciplinare per ragioni che attengano esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale non costituisce motivo per la ricusazione e, quindi, per l’astensione. (Decide conflitto di competenza sollevato dal Consiglio Ordine Roma, 21 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 134
Chiavi di ricerca:
– numero: 134
– anno: 1990
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 134
– anno: 1990
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Presunta imparzialità del giudice per motivi che attengono esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale – Inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Ricciardi Edilberto), sentenza n. 134 del 27 Dicembre 1990
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Dei soli singoli consiglieri e non dell’intero Consiglio dell’Ordine quale organo giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Ricciardi Edilberto), sentenza n. 134 del 27 Dicembre 1990
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 27 Dicembre 1990 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Dicembre 1989