Ai sensi dell’art. 5 del r.d.l. 1578/33, la legittimazione attiva a ricorrere al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni del consiglio dell’ordine spetta soltanto al professionista iscritto ed al pubblico ministero, ricorrendone l’interesse; non è, quindi, ammissibile il ricorso presentato da un terzo, sebbene interessato alla decisione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 17 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 20 gennaio 1996, n. 3
Chiavi di ricerca:
– numero: 3
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 3
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 1
- Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso avverso decisione C.d.O. – Legittimazione attiva – Ricorso presentato da un terzo – Inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Panuccio Vincenzo), sentenza n. 3 del 20 Gennaio 1996
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 20 Gennaio 1996 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 17 Dicembre 1993