La funzione del procedimento disciplinare è diversa da quella del procedimento penale, sicché anche fattispecie non aventi la caratteristica di un reato possono avere rilevanza deontologica ed essere valutate nell’ambito di un procedimento disciplinare (il principio è stato affermato in relazione all’ipotesi prevista dall’art. 598 c.p., secondo cui le ingiurie contenute negli scritti difensivi non sono punibili). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivréa, 25 maggio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. RUGGERINI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 141
– numero: 141
– anno: 1995
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Rapporti con il procedimento penale – Autonomia – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Ruggerini Domenico), sentenza n. 141 del 29 Novembre 1995
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Ruggerini Domenico), sentenza n. 141 del 29 Novembre 1995
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 29 Novembre 1995 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 25 Maggio 1994 (avvertimento)