La decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare è validamente interrotta sia dalla notifica della delibera del Consiglio dell’Ordine che dispone l’apertura di procedimento disciplinare, sia dalla fissazione del dibattimento. Tale decorrenza è altresì interrotta per effetto della pendenza di procedimento penale riguardante i medesimi fatti posti a base dell’azione disciplinare fino al momento in cui la relativa sentenza è divenuta definitiva. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 23 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 19 settembre 1989, n. 135
– numero: 135
– anno: 1989
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Fatti interruttivi – Notifica della delibera di apertura di procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 135 del 19 Settembre 1989
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescizione – Questione di illegittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Indebito trattenimento di somme di spettanza del cliente – Esercizio della professione durante il periodo di sospensione cautelare – Radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Cagnani Raoul), sentenza n. 135 del 19 Settembre 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 19 Settembre 1989 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 23 Luglio 1987