Ove non sia diversamente disposto dalla legge professionale si applicano al procedimento disciplinare le norme del processo civile. Ne consegue che una volta instaurato regolarmente il contraddittorio con la notifica dell’atto di citazione ed il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 45 l.p., gli eventuali successivi rinvii possono essere disposti senza alcun termine minimo. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 18 maggio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Vacirca), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 22
– numero: 22
– anno: 1992
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Norme applicabili – Rinvio delle udienze – Legittimità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vacirca Vincenzo), sentenza n. 22 del 08 Febbraio 1992
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Spedizione del ricorso a mezzo posta ed arrivo dello stesso al Consiglio oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato – Inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vacirca Vincenzo), sentenza n. 22 del 08 Febbraio 1992
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 08 Febbraio 1992 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 18 Maggio 1987