Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto all’azione penale. Non deve essere pertanto sospeso in pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto, qualora questo risulti sufficientemente provato in sede disciplinare. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 8 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 29 maggio 1993, n. 85
– numero: 85
– anno: 1993
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Incarico professionale di compilare la contabilità – Inadempimento – Appropriazione di somme del cliente e mancata riconsegna della documentazione – Mancata risposta alla richiesta di delucidazioni da parte del Consiglio dell’Ordine – Illecito deontologico – Radiazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Siciliano Filippo), sentenza n. 85 del 29 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Notifica dell’atto di citazione a giudizio a mezzo di deposito nella Casa Comunale – Validità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Siciliano Filippo), sentenza n. 85 del 29 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Rapporti con procedimento penale – Autonomia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Siciliano Filippo), sentenza n. 85 del 29 Maggio 1993
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 29 Maggio 1993 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 08 Luglio 1992