Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 48, 45, 44 l.p.f. con riferimento all’art. 24 Cost.. Nell’ambito del procedimento disciplinare avanti il Consiglio dell’Ordine, di natura amministrativa e non giurisdizionale, sono previsti momenti qualificanti dell’esercizio del diritto alla difesa costituzionalmente garantito; il termine a comparire di dieci giorni concesso all’incolpato per difendersi è idoneo a garantire l’esercizio del diritto di difesa anche se l’incolpato non risiede nel comune dove trovasi il Consiglio dell’Ordine chiamato a decidere; la sottoscrizione della delibera del Consiglio dell’Ordine e del C.N.F. da parte del Presidente e del Segretario e la pubblicazione mediante deposito dell’originale presso gli uffici della segreteria consentono all’interessato di verificare la regolare formazione della delibera. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 12 maggio 1993, n. 82
– numero: 82
– anno: 1993
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Artt. 48, 45, 44 l.p.f. – Conduzione istruttoria, termine a comparire, mancata previsione dell’obbligo di sottoscrizione delle decisioni da parte del Consigliere relatore – Questioni di legittimità costituzionale in relazione all’art. 24 Cost. – Manifesta infondatezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sanzioni disciplinari – Termine minimo della sospensione dall’attività professionale – Art. 40 l.p.f. – Questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost. – Manifesta infondatezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Art. 56, comma 4 l.p.f. – Mancato effetto sospensivo del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. – Manifesta infondatezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Mancato rispetto del termine di dieci giorni per la presentazione di deduzioni – Omessa eccezione e omessa presentazione deduzioni – Sanatoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Questione di legittimità costituzionale della legge n. 177 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità anche alla materia disciplinare, in relazione all’art. 3 Cost. – Irrilevanza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Ricorso al Consiglio Nazionale Forense – Eccezione di incompetenza sollevata con atto successivo al ricorso – Inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Doveri di correttezza e probità – Frasi oltraggiose nei confronti di un cliente – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio professionale per mesi due.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)