L’avvocato che si faccia rilasciare delega comprendente la facoltà di incassare assegni risarcitori destinati al cliente, con il dichiarato fine di realizzare la compensazione dell’onorario professionale, viola il principio deontologico secondo cui i rapporti patrimoniali tra avvocato e cliente devono essere improntati alla più totale chiarezza. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21
– numero: 21
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme a compensazione di onorario – Illecito disciplinare – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vinatzer Gunther), sentenza n. 21 del 21 Febbraio 1996
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Apposizione firma falsa – Riscossione di somma intestata al proprio cliente – Illecito deontologico – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vinatzer Gunther), sentenza n. 21 del 21 Febbraio 1996
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Fatto compiuto dal praticante di studio – Responsabilità del titolare – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vinatzer Gunther), sentenza n. 21 del 21 Febbraio 1996
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 18 Ottobre 1994