La richiesta di un compenso di L. 200 milioni a fronte dell’attività in concreto prestata dal legale (consistente nella redazione e nel deposito di una domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, della quale è stata opportunamente sottolineata l’incompletezza da parte del Consiglio dell’Ordine), nonché la mancata detrazione e la mancata fatturazione di acconti ricevuti importano responsabilità disciplinare. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 13 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Lauro), sentenza del 4 giugno 1993, n. 91
– numero: 91
– anno: 1993
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compenso sproporzionato ed eccessivo – Mancata detrazione di acconti – Illiceità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 91 del 04 Giugno 1993
Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Valutazione preliminare dei fatti addebitati all’incolpato – Apertura di ufficio del procedimento disciplinare – Legittimità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 91 del 04 Giugno 1993
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 04 Giugno 1993 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 13 Novembre 1991