Il professionista che trattenga indebitamente somme di diretta spettanza dei propri assistiti (quali risarcimenti danni da incidenti stradali) e che non chiarisca la mancata qualifica professionale della moglie nei colloqui intercorsi fra la stessa e i clienti, viene meno alla dignità e al decoro professionale creando discredito all’intera categoria (nella fattispecie, tenuto conto che i comportamenti del ricorrente, per quanto deprecabili, sono stati posti in essere in un periodo estremamente sofferto per questi sotto l’aspetto fisico e psichico, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto eccessiva l’entità della sanzione, ed ha ridotto la durata della sospensione dall’esercizio professionale da otto mesi a quattro). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rovigo, 15 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Gazzara), sentenza del 23 maggio 1994, n. 39
– numero: 39
– anno: 1994
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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- Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Omessa informativa alla parte – Attenuanti – Riduzione sospensione esercizio professionale a mesi quattro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Gazzara Giacomo), sentenza n. 39 del 23 Maggio 1994
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 23 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 15 Dicembre 1992 (sospensione)