L’avvocato che proceda alla discussione del procedimento, dopo aver assicurato il collega, momentaneamente allontanatosi dall’aula di udienza, che lo avrebbe atteso prima di iniziare la trattazione del giudizio, senza esternare al giudice tale circostanza, viene meno al fondamentale dovere di colleganza. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 24 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Rossi), sentenza del 13 luglio 1994, n. 72
– numero: 72
– anno: 1994
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Promessa dell’avvocato di attendere il collega momentaneamente allontanatosi dall’aula di udienza – Mancato rispetto della promessa assunta – Illecito deontologico – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Rossi Giorgio), sentenza n. 72 del 13 Luglio 1994
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Omessa presentazione a rendere giustificazioni – Illecito deontologico – Sussiste – Censura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Rossi Giorgio), sentenza n. 72 del 13 Luglio 1994
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 13 Luglio 1994 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Marzo 1993