Il mancato ritiro della corrispondenza è di per sé motivo di censura a carico del professionista, denotando una disordinata condotta degli affari, con possibile pregiudizio anche dei clienti. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 17 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), sentenza del 28 marzo 1992, n. 55
Chiavi di ricerca:
– numero: 55
– anno: 1992
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 55
– anno: 1992
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 2
Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita – Rifiuto di fornire spiegazioni alla parte assistita – Dovere di collaborazione con il Consiglio di appartenenza – Mancata ottemperanza ai chiarimenti richiesti dall’Ordine – Illecito disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. DAlessio Francesco), sentenza n. 55 del 28 Marzo 1992
Mancato ritiro della corrispondenza – Violazione del dovere di diligenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens Franzo, rel. DAlessio Francesco), sentenza n. 55 del 28 Marzo 1992
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 28 Marzo 1992 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 17 Marzo 1989