L’avvocato che in una lettera inviata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza attribuisca allo stesso un comportamento di parte pone in essere un comportamento irriguardoso e lede l’onore e il decoro del Consiglio dell’Ordine e, di riflesso, della categoria forense (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Monza, 20 gennaio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 30 maggio 1994, n. 50
Chiavi di ricerca:
- numero: 50
- anno: 1994
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 50
- anno: 1994
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 2
- Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricusazione dell’intero Consiglio dell’Ordine – Inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Rossi Giorgio), sentenza n. 50 del 30 Maggio 1994 - Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Lettera al Consiglio dell’Ordine di tono ingiurioso – Avvertimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Rossi Giorgio), sentenza n. 50 del 30 Maggio 1994
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 30 Maggio 1994 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Gennaio 1992 (avvertimento)
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