Durante il triennio di stabilimento, il COA può verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 96/2001. Altre circostanze (ad esempio, quelle attinenti allo svolgimento dell’attività professionale, nonché alla continuatività della stessa, alla mancanza o sospensione dell’attività professionale) potranno essere verificate e valutate, unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 marzo 2016, n. 47 nonché Consiglio nazionale forense, parere 17 luglio 2014, n. 41.
– numero: 386
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Il mancato rispetto del termine per la notifica della delibera COA in materia di cancellazione dall’albo o registro forense
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
Avvocati stabiliti: le verifiche del COA durante il triennio di stabilimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
Avvocati stabiliti: il requisito della residenza o del domicilio professionale nella circoscrizione del COA presso il quale viene chiesta l’iscrizione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
Avvocato stabilito ed abuso della normativa comunitaria (che non ha lo scopo di regolare l’accesso alla professione forense)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
Agli avvocati stabiliti e integrati si applicano le norme sulle incompatibilità professionali
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
Abilitazione forense: il percorso comunitario non può essere (ab-)usato per aggirare le preclusioni oggettive e soggettive che valgono per il cittadino italiano
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Cassi Giampiero), sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 386 del 25 Ottobre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)– Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 06 Dicembre 2023 (cancellazione amm.va)