L’art. 68 co. 5 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → sanziona la condotta dell’avvocato che, dopo aver assistito un minore in una causa familiare, assuma successivamente la difesa di uno dei genitori, non solo per il potenziale conflitto di interessi, ma anche per la posizione privilegiata che il legale può, anche solo in astratto, avere per le informazioni ricevute e per essersi potuto confrontare con il minore sulle circostanze oggetto di causa, attività preclusa ai difensori dei genitori nelle controversie familiari.
– numero: 44
– anno: 2026
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Il curatore speciale del minore non può assistere un genitore contro l’altro in controversie familiari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Secchi Tarugi Lucia), sentenza n. 44 del 20 Febbraio 2026
Assistenza legale nelle controversie familiari: la ratio del divieto di cui all’art. 68 co. 5 cdf
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Secchi Tarugi Lucia), sentenza n. 44 del 20 Febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera n. 9 del 10 Aprile 2025 (sospensione)