Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023
Chiavi di ricerca:
- numero: 194
- anno: 2023
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 194
- anno: 2023
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 3
- Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Pizzuto Francesco), sentenza n. 194 del 03 Ottobre 2023 - Al procedimento disciplinare si applica il ne bis in idem
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Pizzuto Francesco), sentenza n. 194 del 03 Ottobre 2023 - L’estinzione del processo impugnatorio dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare ivi impugnata
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Pizzuto Francesco), sentenza n. 194 del 03 Ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 15 del 13 Maggio 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22986 del 21 Agosto 2024 (respinge)
0 Comment