Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalle udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità.

Il professionista che abbia deciso di non aderire alla astensione dalle udienze, ex art. 39 c.d.f., deve comunicare in tempo congruo, agli altri difensori costituiti, la sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività; tuttavia, si può ammettere che la comunicazione di non aderire all’astensione sia data in udienza, alla sola condizione che il difensore di controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Si ritiene, infatti, che, ove la trattazione della causa pregiudichi gli interessi della parte assistita, anche l’avvocato che aderisce all’astensione possa sviluppare le proprie difese senza incorrere nella violazione di cui all’art. 39, II comma, c.d.f.. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che in udienza aveva comunicato al difensore di controparte di non voler aderire all’astensione e di voler svolgere la propria attività). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 febbraio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 29 Maggio 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Febbraio 2001
Giurisprudenza CNF

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