È legittimo l’esercizio dell’azione disciplinare per un fatto diverso da quello denunziato nell’esposto; infatti, per il disposto dell’articolo 38, III comma, l.p., è irrilevante la mancanza dell’esposto potendo il consiglio dell’ordine deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 febbraio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 29 Maggio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Febbraio 2001
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