Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri della classe forense, l’avvocato che richieda compensi eccessivi e in misura sproporzionata sia rispetto alle previsioni della tariffa forense, che alla natura e all’entità delle prestazioni effettivamente svolte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 29 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 05 Dicembre 2001 (sospensione)
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