Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, pur non essendo costituito in una procedura di pignoramento presso terzi, sottragga da un fascicolo atti e documenti processuali senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione del giudice. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 aprile 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 14 maggio 2003, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 29 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Aprile 1997 (avvertimento)
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