Il professionista forense può esprimere il proprio pensiero manifestandolo con fermezza, tanto negli scritti quanto negli interventi orali, purché non usi frasi ingiuriose tali da intaccare la dignità e il decoro della controparte e del suo difensore; pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive nei confronti del collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento al professionista che in un documento inviato al C.d.O. usava le seguenti espressioni: “meraviglia che un avvocato scriva cose sciocche e offensive….”, “non posso accettare da un giovane avvocato le basse insinuazioni…”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 aprile 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 14 maggio 2003, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 14 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Aprile 1997 (avvertimento)
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